Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/03/2005 n. 43

1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalitā stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti č composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-Art. 5-ter. -(Modalitā di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). -

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, č disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in considerazione delle specificitā del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchč delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonchč particolari modalitā relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5-quater. - (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). -

1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".

Art. 5-quinquies. -(Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivitā sportive). -

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 3, la lettera a) č sostituita dalla seguente: "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente"

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo".

Art. 5-sexies. - (Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico). -

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico č prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni". All'articolo 6: al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: "cittā", č inserita la seguente: "metropolitana"; al comma 1, lettera c), capoverso 4quater, le parole da: "le funzioni" fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero giā allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti"; al comma 2, le parole: "non derivano" sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare". Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa). -

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, č accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato a corrispondere alla societā Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

Art. 6-ter. - (Disposizioni a favore dell'Autoritā portuale di Genova). -

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, č autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autoritā portuale di Genova.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando

a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003

b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) -

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"

b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco č altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma č destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto- legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-quinquies. - (Norme in materia di servizio civile nazionale). -

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche

a) dopo l'articolo 3 č inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative).

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1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalitā di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignitā del volontario, si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivitā

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravitā del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietā o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile č disposta solo in caso di particolare gravitā delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni"

b) il comma 3 dell'articolo 11 č abrogato.

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"

b) il comma 6 dell'articolo 3 č abrogato

c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"

d) l'articolo 8 č sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Rapporto di servizio civile).

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1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformitā all'articolo 9, comma 2, nonchč le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni"

e) il comma 2 dell'articolo 9 č sostituito dal seguente: "2. Agli ammessi a prestare attivitā in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonchč le eventuali indennitā da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale č determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilitā finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile"

f) il comma 8 dell'articolo 9 č sostituito dal seguente: "8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale"

g) l'articolo 10 č sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Doveri e incompatibilita).

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